Art. 21.
              Contravvenzioni commesse dai coordinatori

  1.  Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da
tre  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
  2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
   a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni  a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma
1, lettere a), b) c) ed e);
   b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione  a  lire  cinque  milioni  per la violazione dell'articolo 5,
comma 1, lettera d).