Art. 22.
            Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro

  1. I datori di lavoro sono puniti:
   a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma
1, lettera a), e 12, comma 3;
   b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione  a  lire  cinque milioni per la violazione degli articoli 12,
comma 4, e 14, commi 1 e 2.