Art. 25.
                          Entrata in vigore

  1.  Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi
dopo  la  data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 14 agosto 1996
                              SCALFARO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                                             Ministri
                                    Treu, Ministro del lavoro e della
                                                   previdenza sociale
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                          Flick, Ministro di grazia e
                                                            giustizia
                                          Ciampi, Ministro del tesoro
                                         Bindi, Ministro dela sanita'
                                    Bersani, Ministro dell'industria,
                                     del commercio e dell'artigianato
                                    Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                      pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Flick