Art. 25. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 agosto 1996 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro Bindi, Ministro dela sanita' Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Napolitano, Ministro dell'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick