Art. 3.
        Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

    1.  Il  committente  o  il responsabile dei lavori, nella fase di
  progettazione  esecutiva  dell'opera,  ed in particolare al momento
  delle    scelte    tecniche,   nell'esecuzione   del   progetto   e
  nell'organizzazione  delle  operazioni  di  cantiere, si attiene ai
  principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del
  decreto  legislativo  n.  626/1994;  determina altresi', al fine di
  permettere  la  pianificazione  dell'esecuzione  in  condizioni  di
  sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
  simultaneamente  o  successivamente  tra  loro,  la  durata di tali
  lavori o fasi di lavoro.
    2.  Il  committente  o  il responsabile dei lavori, nella fase di
  progettazione   esecutiva  dell'opera,  valuta  attentamente,  ogni
  qualvolta  cio' risulti necessario, i documenti di cui all'articolo
  4, comma 1, lettere a) e b).
    3.  Il  committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
  all'affidamento  dell'incarico  di progettazione esecutiva, designa
  il  coordinatore  per la progettazione, che deve essere in possesso
  dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:
     a)  nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese,
  anche  non contemporanea se l'entita' presunta del cantiere e' pari
  ad almeno 100 uomini/giorni;
     b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
     c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
     d)  nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), se
  l'entita' presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;
     e) nei cantieri di cui all'articolo 13.
    4.  Nei  casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile
  dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per
  l'esecuzione  dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti
  di cui all'articolo 10.
    5.  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori, qualora in
  possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 10, puo' svolgere le
  funzioni   sia   di   coordinatore  per  la  progettazione  sia  di
  coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
    6.  il  committente  o  il  responsabile dei lavori comunica alle
  imprese  esecutrici  e  ai  lavoratori  autonomi  il nominativo del
  coordinatore  per  la  progettazione  e quello del coordinatore per
  l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel
  cartello di cantiere.
    7. Il committente o il responsabile dei lavori puo' sostituire in
  qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti
  di  cui  all'articolo  10,  i  soggetti designati in attuazione dei
  commi 3 e 4.
    8.  Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di
  cui all'articolo 11, comma 1:
     a)  chiede  alle  imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di
  commercio, industria e artigianato;
     b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore
  per  l'esecuzione e ferme restando la responsabilita' delle singole
  imprese   esecutrici,   l'indicazione   dei   contratti  collettivi
  applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
  rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
  leggi e dai contratti.
 
          Nota all'art. 3:
            - L'art. 3 del D.Lgs n. 626/1994 cosi' recita:
            "Art. 3 (Misure  generali  di  tutela)  -  1.  Le  misure
          generali  per la protezione della salute e per la sicurezza
          dei lavoratori sono:
             a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
             b) eliminazione dei rischi in relazione alle  conoscenze
          acquisite  in  base al progresso tecnico e, ove cio' non e'
          possibile, loro riduzione al minimo;
             c) riduzione dei rischi alla fonte;
             d)  programmazione  della  prevenzione  mirando  ad   un
          complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
          condizioni    tecniche    produttive    ed    organizzative
          dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori  dell'ambiente
          di lavoro;
             e)  sostituzione  di cio' che e' pericoloso con cio' che
          non lo e', o e' meno pericoloso;
             f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei
          posti di lavoro, nella scelta delle  attrezzature  e  nella
          definizione  dei  metodi  di lavoro e produzione, anche per
          attenuare il lavoro monotono a quello ripetitivo;
             g)  priorita'  delle  misure  di  protezione  collettiva
          rispetto alle misure di protezione individuale;
             h)  limitazione  al minimo del numero dei lavoratori che
          sono, o che possono essere, esposti al rischio;
             i) utilizzo limitato  degli  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici, sui luoghi di lavoro;
             l)  controllo  sanitario  dei lavoratori in funzione dei
          rischi specifici;
             m)  allontanamento  del  lavoratore  dall'esposizione  a
          rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
             n) misure igieniche;
             o) misure di protezione collettiva ed individuale;
             p)  misure  di  emergenza  da  attuare in caso di pronto
          soccorso,  di  lotta  antincendio,   di   evacuazione   dei
          lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
             q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
             r)  regolare  manutenzione  di  ambienti,  attrezzature,
          macchine  ed  impianti,   con   particolare   riguardo   ai
          dispositivi  di  sicurezza  in conformita' alla indicazione
          dei fabbricanti;
             s)    informazione,    formazione,    consultazione    e
          partecipazione    dei    lavoratori    ovvero    dei   loro
          rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza  e
          la salute sul luogo di lavoro;
             t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
            2.  Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla
          salute  durante  il  lavoro  non  devono  in  nessun   caso
          comportare oneri finanziari per i lavoratori".