Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro; b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15; e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni e' emanato l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e). 3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma 1, lettera e), e' comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione e' punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.