Art. 5.
         Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

    1.  Durante  la  realizzazione  dell'opera,  il  coordinatore per
  l'esecuzione dei lavori provvede a:
     a)   assicurare,  tramite  opportune  azioni  di  coordinamento,
  l'applicazione  delle  disposizioni contenute nei piani di cui agli
  articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro;
     b)  adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo
  di   cui   all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  in  relazione
  all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
     c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
  autonomi,  la  cooperazione  ed  il  coordinamento  delle attivita'
  nonche' la loro reciproca informazione;
     d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;
     e)  proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle
  norme   del   presente   decreto,   la   sospensione   dei  lavori,
  l'allontanamento  delle  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  dal
  cantiere o la risoluzione del contratto;
     f)  sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole
  lavorazioni   fino   alla   comunicazione  scritta  degli  avvenuti
  adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
    2.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto  legislativo,  con  decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza  sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del
  commercio  e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici,
  sentita  la  commissione  prevenzione infortuni e' emanato l'elenco
  delle    inosservanze    da    ritenersi    gravi    agli   effetti
  dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e).
    3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta
  di  cui al comma 1, lettera e), e' comunque obbligatoria in caso di
  reiterata  inosservanza di norme la cui violazione e' punita con la
  sanzione dell'arresto fino a sei mesi.