Art. 7.
                  Obblighi dei lavoratori autonomi

  1.  I  lavoratori  autonomi  che esercitano direttamente la propria
attivita' nei cantieri:
   a)  utilizzano  le  attrezzature  di  lavoro  in  conformita' alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
   b)    utilizzano   i   dispositivi   di   protezione   individuale
conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo
n. 626/1994;
   c)  si  adeguano  alle  indicazioni  fornite  dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
 
          Nota all'art. 7:
            - I  titoli  III  e  IV  del  D.Lgs.  n.  626/1994  cosi'
          recitano:
                                  "Titolo III
                       Uso delle attrezzature di lavoro
            Art.   34   (Definizioni).   -   1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
             a)   attrezzatura   di   lavoro:   qualsiasi   macchina,
          apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato
          durante il lavoro;
             b)   uso   di  una  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi
          operazione  lavorativa  connessa  ad  una  attrezzatura  di
          lavoro,  quale  la  messa  in  servizio  o  fuori servizio,
          l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
          la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
             c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
          prossimita' di una attrezzatura di lavoro  nella  quale  la
          presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sa-
          lute o la sicurezza dello stesso.
            Art.  35  (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
          di lavoro mette a disposizione dei lavoratori  attrezzature
          adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi
          ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
            2.  Il  datore  di  lavoro  attua  le  misure tecniche ed
          organizzative adeguate  per  ridurre  al  minimo  i  rischi
          connessi  all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
          lavoratori e per impedire che  dette  attrezzature  possano
          essere  utilizzate  per operazioni e secondo condizioni per
          le quali non sono adatte.
            3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro  il
          datore di lavoro prende in considerazione:
             a)  le  condizioni  e  le caratteristiche specifiche del
          lavoro da svolgere;
             b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
             c) i rischi derivanti  dall'impiego  delle  attrezzature
          stesse.
            4.  Il  datore  di  lavoro  prende  le  misure necessarie
          affinche' le attrezzature di lavoro siano:
             a)  installate  in  conformita'  alle   istruzioni   del
          fabbricante;
             b) utilizzate correttamente;
             c)  oggetto  di idonea manutenzione al fine di garantire
          nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36  e
          siano  corredate,  ove  necessario,  da apposite istruzioni
          d'uso.
            5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
          conoscenze o responsabilita' particolari  in  relazione  ai
          loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
             a)  l'uso  dell'attrezzatura  di  lavoro  e' riservato a
          lavoratori all'uopo incaricati;
             b)  in  caso  di  riparazione,   di   trasformazione   o
          manutenzione,  il  lavoratore interessato e' qualificato in
          maniera specifica per svolgere tali compiti.
             Art. 36 (Disposizioni  concernenti  le  attrezzature  di
          lavoro).  1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione
          dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legisla-
          tive e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e
          salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
            2.  Nulla  e' innovato nel regime giuridico che regola le
          operazioni di verifica periodica delle attrezzature per  le
          quali  tale  regime  e' obbligatoriamente previsto. In ogni
          caso le modalita' e le procedure  tecniche  delle  relative
          verifiche  seguono  il  regime  giuridico  corrispondente a
          quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e
          messa in servizio.
            3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di
          concerto  con  i  Ministri  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e della sanita',  sentita  la  commissione
          consultiva permanente, puo' stabilire modalita' e procedure
          per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
            4. ................................
            5. ................................
            6. ................................
            7. ................................
            8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  entrano in
          vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente  decreto
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
            Art. 37 (Informazione). - 1. Il datore di lavoro provvede
          affinche'  ogni  attrezzatura  di  lavoro a disposizione, i
          lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e  di
          ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza
          e relativa:
             a)  alle  condizioni di impiego delle attrezzature anche
          sulla base delle  conclusioni  eventualmente  tratte  dalle
          esperienze  acquisite  nella  fase  di  utilizzazione delle
          attrezzature di lavoro;
             b) alle situazioni anormali prevedibili.
            2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
          comprensibili ai lavoratori interessati.
            Art. 38 (Formazione ed addestramento). - 1. Il datore  di
          lavoro si assicura che:
             a)  i  lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
          lavoro ricevono  una  formazione  adeguata  sull'uso  delle
          attrezzature di lavoro;
             b)  i  lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
          che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari  di
          cui  all'art.  35,  com-ma  5,  ricevono  un  addestramento
          adeguato e specifico che li metta in grado  di  usare  tali
          attrezzature  in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai
          rischi causati ad altre persone.
            Art. 39 (Obblighi dei lavoratori). - 1. I  lavoratori  si
          sottopongono  ai programmi di formazione o di addestramento
          eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
            2. I lavoratori  utilizzano  le  attrezzature  di  lavoro
          messe  a  loro disposizione conformemente all'informazione,
          alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
            3. I lavoratori:
             a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a  loro
          disposizione;
             b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
             c)  segnalano  immediatamente  al  datore di lavoro o al
          dirigente o al preposto qualsiasi difetto od  inconveniente
          da  essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro
          disposizione.
                                   Titolo IV
                 Uso dei dispositivi di protezione individuale
            Art 40 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo  di
          protezione   individuale   (DPI)   qualsiasi   attrezzatura
          destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore  allo
          scopo  di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili
          di minacciarne la sicurezza o la salute durante il  lavoro,
          nonche'  ogni  complemento  o  accessorio  destinato a tale
          scopo.
            2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
             a) gli indumenti di lavoro ordinari e  le  uniformi  non
          specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la sa-
          lute del lavoratore;
             b)   le  attrezzature  dei  servizi  di  soccorso  e  di
          salvataggio;
             c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
          armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
          per il mantenimento dell'ordine pubblico;
             d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei
          mezzi di trasporto stradali;
             e) i materiali sportivi;
             f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
             g) gli apparecchi portatili per individuare e  segnalare
          rischi e fattori nocivi.
            Art.  41  (Obbligo  di  uso).  -  1.  I DPI devono essere
          impiegati quando i rischi  non  possono  essere  evitati  o
          sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
          da  mezzi  di  protezione  collettiva,  da misure, metodi o
          procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
            Art. 42 (Requisiti dei DPI). - 1.  I  DPI  devono  essere
          conformi  alle  norme  di  cui  al  decreto  legislativo  4
          dicembre 1992, n. 475.
            2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
             a)  essere  adeguati  ai  rischi  da  prevenire,   senza
          comportare di per se' un rischio maggiore;
             b)  essere  adeguati alle condizioni esistenti sul luogo
          di lavoro;
             c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o  di  salute
          del lavoratore;
             d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
          necessita'.
            3.  In  caso  di  rischi  multipli  che  richiedono l'uso
          simultaneo di piu'  DPI,  questi  devono  essere  tra  loro
          compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo,
          la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
          corrispondenti.
            Art.  43  (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
          di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
             a) effettua l'analisi e la valutazione  dei  rischi  che
          non possono essere evitati con altri mezzi;
             b)  individua  le  caratteristiche  dei  DPI  necessarie
          affinche' questi siano  adeguati  ai  rischi  di  cui  alla
          lettera  a),  tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
          di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
             c) valuta, sulla base delle informazioni a  corredo  dei
          DPI  fornite  dal  fabbricante  e  delle norme d'uso di cui
          all'art. 45 le  caratteristiche  dei  DPI  disponibili  sul
          mercato  e le raffronta con quelle individuate alla lettera
          b);
             d) aggiorna la  scelta  ogni  qualvolta  intervenga  una
          variazione significativa negli elementi di valutazione.
            2.  Il  datore  di  lavoro,  anche sulla base delle norme
          d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un
          DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata
          dell'uso, in funzione di:
             a) entita' del rischio;
             b) frequenza dell'esposizione al rischio;
             c)  caratteristiche  del  posto  di  lavoro  di  ciascun
          lavoratore;
             d) prestazioni del DPI.
            3.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai lavoratori i DPI
          conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e  dal  decreto
          di cui all'art. 45, comma 2.
            4. Il datore di lavoro:
             a)  mantiene  in  efficienza  i  DPI  e  ne  assicura le
          condizioni   d'igiene,   mediante   la   manutenzione,   le
          riparazioni e le sostituzioni necessarie;
             b)  provvede  a  che i DPI siano utilizzati soltanto per
          gli usi previsti,  salvo  casi  specifici  ed  eccezionali,
          conformemente alle informazioni del fabbricante;
             c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
             d)  destina  ogni  DPI ad un uso personale e, qualora le
          circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte  di
          piu' persone, prende misure adeguate affinche' tale uso non
          ponga   alcun   problema   sanitario  e  igienico  ai  vari
          utilizzatori;
             e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi  dai
          quali il DPI lo protegge;
             f)   rende   disponibile   nell'azienda   ovvero  unita'
          produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
             g) assicura una  formazione  adeguata  e  organizza,  se
          necessario,   uno   specifico   addestramento  circa  l'uso
          corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
            5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
             a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo  4
          dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria
             b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
            Art.  44  (Obblighi dei lavoratori). - 1. I lavoratori si
          sottopongono al programma  di  formazione  e  addestramento
          organizzato   dal   datore  di  lavoro  nei  casi  ritenuti
          necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g) e 5.
            2.  I  lavoratori  utilizzano  i   DPI   messi   a   loro
          disposizione    conformemente   all'informazione   e   alla
          formazione  ricevute  e   all'addestramento   eventualmente
          organizzato.
            3. I lavoratori:
             a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
             b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
            4.  Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le pro-
          cedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
            5. I lavoratori segnalano  immediatamente  al  datore  di
          lavoro  o  al  dirigente  o al preposto qualsiasi difetto o
          inconveniente  da  essi  rilevato  nei  DPI  messi  a  loro
          disposizione.
            Art.  45  (Criteri per l'individuazione e l'uso). - 1. Il
          contenuto degli allegati III, IV e V  costituisce  elemento
          di   riferimento  per  l'applicazione  di  quanto  previsto
          all'art. 43, commi 1 e 4.
            2. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,   sentita   la   commissione   consultiva
          permanente,  tenendo  conto  della natura; dell'attivita' e
          dei fattori specifici di rischio, indica:
             a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
             b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando
          le priorita' delle  misure  di  protezione  collettiva,  si
          rende necessario l'impiego dei DPI.
            Art.  46  (Norma transitoria). - 1. Fino alla data del 31
          dicembre 1998 e,  nel  caso  di  dispositivi  di  emergenza
          destinati  all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino
          al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
             a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art.  15,  comma
          1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
             b)  i DPI gia' in uso alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  prodotti  conformemente  alle  normative
          vigenti   nazionali   o  di  altri  Paesi  della  Comunita'
          europea".