Art. 8.
                      Misure generali di tutela

  1.  I  datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano
le  misure  generali  di  tutela  di  cui  all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare:
   a)  il  mantenimento  del  cantiere  in  condizioni  ordinate e di
soddisfacente salubrita';
   b)  la  scelta  dell'ubicazione  di  posti di lavoro tenendo conto
delle  condizioni  di  accesso  a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;
   c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
   d)  la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e
il  controllo  periodico  degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
   e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di
deposito  dei  vari  materiali,  in  particolare  quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
   f)  l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della
durata  effettiva  da  attribuire  ai  vari  tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
   g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
   h)  le  interazioni  con  le  attivita'  che  avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimita' del cantiere.
 
          Nota all'art. 8:
            - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994 si veda
          in nota all'art. 3.