Art. 9.
                    Obblighi dei datori di lavoro

  1. I datori di lavoro:
   a)   adottano   le   misure  conformi  alle  prescrizioni  di  cui
all'allegato IV;
   b)  curano  le  condizioni  di rimozione dei materiali pericolosi,
previo,   se   del  caso,  coordinamento  con  il  committente  o  il
responsabile dei lavori;
   c)  curano  che  lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente.
  2.  La  redazione  ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei
singoli  datori  di  lavoro  dei  piani  di sicurezza e coordinamento
secondo  quanto  definito  dall'articolo  12, costituisce adempimento
delle norme previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo
7, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo n. 626/94.
 
          Nota all'art. 9:
            - L'art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:
            "Art.  2  (Definizioni).  -   1.   Agli   effetti   delle
          disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
             a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
          dipendenze  di  un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
          servizi domestici  e  familiari,  con  rapporto  di  lavoro
          subordinato   anche   speciale.   Sono  equiparati  i  soci
          lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto,  e
          gli  utenti  dei  servizi  di  orientamento o di formazione
          scolastica, universitaria e  professionale  avviati  presso
          datori  di  lavoro per agevolare o per perfezionare le loro
          scelte professionali.  Sono altresi' equiparati gli allievi
          degli  istituti  di  istruzione  ed   universitari,   e   i
          partecipanti  a corsi di formazione professionale nei quali
          si  faccia  uso  di  laboratori,  macchine,  apparecchi  ed
          attrezzature  di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
          biologici;
             b)  datore  di  lavoro:  qualsiasi  persona   fisica   o
          giuridica  o soggetto pubblico che e' titolare del rapporto
          di lavoro con il  lavoratore  e  abbia  la  responsabilita'
          dell'impresa ovvero dello stabilimento;
             c)  servizio  di  prevenzione  e  protezione dai rischi:
          insieme delle persone, sistemi e mezzi  esterni  o  interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione dai rischi  professionali  nell'azienda,  ovvero
          unita' produttiva;
             d)  medico  competente:  medico  in  possesso di uno dei
          seguenti titoli:
              1)  specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o   in
          medicina  preventiva  dei  lavoratori  e  psicotecnica o in
          tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
              2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
          medicina preventiva dei  lavoratori  e  psicotecnica  o  in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia ed igiene del lavoro;
              3)  autorizzazione  di  cui  all'art.  55  del  decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
             e)  responsabile   del   servizio   di   prevenzione   e
          protezione:  persona  designata  dal  datore  di  lavoro in
          possesso di attitudini e capacita' adeguate;
             f)  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza:
          persona,   ovvero   persone,   elette   o   designate   per
          rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli  aspetti
          della salute e sicurezza durante il lavoro;
             g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
          adottate   o  previste  in  tutte  le  fasi  dell'attivita'
          lavorativa per evitare o diminuire i  rischi  professionali
          nel    rispetto    della   salute   della   popolazione   e
          dell'integrita' dell'ambiente esterno;
             h)  agente:  l'agente  chimico,  fisico   o   biologico,
          presente  durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
          salute".