Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro 1. I datori di lavoro: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'articolo 12, costituisce adempimento delle norme previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo n. 626/94.
Nota all'art. 9: - L'art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; b) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che e' titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilita' dell'impresa ovvero dello stabilimento; c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unita' produttiva; d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacita' adeguate; f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro; g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita' lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno; h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute".