Art. 3.
                     Trasporti transfrontalieri
  1.  Ai  sensi  e per gli effetti del regolamento (CE) n. 259/93 del
Consiglio  del 1 febbraio 1993, le autorita' competenti di spedizione
e  di  destinazione  dei  trasporti transfrontalieri sono individuate
nelle  regioni  o  province autonome in cui sono stoccati o dove sono
diretti  le  sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV
del  regolamento medesimo. L'autorita' di transito e' individuata nel
Ministero dell'ambiente.
  2. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze
o  dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento
(CE)  n.  259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo,
e'  punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni.
Se  il  fatto  illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze
non  corrispondenti  a  quelle indicate nella notifica, si applica la
pena  dell'arresto  da tre mesi a due anni. Alla condanna consegue la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato.