Art. 3. Trasporti transfrontalieri 1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, le autorita' competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. L'autorita' di transito e' individuata nel Ministero dell'ambiente. 2. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, e' punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.