Art. 5. Modifiche di disposizioni autorizzative 1. L'iscrizione delle imprese esercenti attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi all'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed e' deliberata dalla sezione regionale dell'albo nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale dell'albo medesimo. Con il regolamento di cui al comma 7 sono altresi' determinate le modalita' e le condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi. 2. Le imprese che intendono svolgere attivita' di smaltimento, non comprese tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla base della comunicazione alla sezione regionale territorialmente competente dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'albo. 4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la sezione regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale procedono, in contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione dell'impresa dall'albo e se l'impresa e' stata iscritta sulla base della comunicazione dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ne danno comunicazione alla regione per i provvedimenti di competenza. 5. Per le attivita' di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1 giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonche' i provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca, sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni. 6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali dell'albo. 9. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con esito positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono iscritte all'albo. Le sezioni regionali comunicano agli interessati l'esito negativo dell'istruttoria.