Art. 5.
               Modifiche di disposizioni autorizzative
  1.  L'iscrizione  delle  imprese  esercenti attivita' di raccolta e
trasporto  di  rifiuti,  di  bonifica  dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di
gestione  di  impianti  di  rifiuti  in  conto  terzi all'albo di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  6,  comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed
e'   deliberata   dalla   sezione   regionale   dell'albo  nella  cui
circoscrizione   territoriale  ha  sede  legale  il  richiedente,  in
attuazione  della  normativa  vigente  e  delle  direttive emesse dal
Comitato  nazionale  dell'albo medesimo. Con il regolamento di cui al
comma  7  sono  altresi'  determinate le modalita' e le condizioni di
iscrizione  delle  imprese  che  effettuano attivita' di bonifica dei
siti,  di  bonifica  dei  beni  contenenti amianto, di commercio e di
intermediazione  di  rifiuti  e di gestione di impianti di rifiuti in
conto terzi.
  2.  Le imprese che intendono svolgere attivita' di smaltimento, non
comprese tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'albo di
cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n. 361,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
sulla    base    della    comunicazione    alla   sezione   regionale
territorialmente competente dell'autorizzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, da effettuarsi
ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
  3.  Avverso  i  provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli
interessati  possono  proporre,  entro trenta giorni dalla conoscenza
dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'albo.
  4.  In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle
condizioni  e  dei  requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la
sezione regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale
procedono,  in  contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione
dell'impresa  dall'albo  e  se l'impresa e' stata iscritta sulla base
della   comunicazione  dell'autorizzazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1982,  n. 915, ne danno
comunicazione alla regione per i provvedimenti di competenza.
  5. Per le attivita' di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate
ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva
al   1   giugno  1994  dalle  stesse  amministrazioni  che  le  hanno
rilasciate.  Tali  proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia
positiva  o  negativa  di iscrizione all'albo nazionale delle imprese
esercenti  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti. I provvedimenti di
variazione  delle  autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1982, n. 915, nonche' i
provvedimenti  di  diffida, di sospensione o di revoca, sono adottati
dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.
  6.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
407,  non  si  applica  alle domande di iscrizione all'albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i
Ministri    del    tesoro,    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, della sanita' e
dell'interno,  da  emanarsi  entro  tre mesi dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,   sono   ridefinite  le  modalita'
organizzative  e  di  funzionamento  dell'albo nazionale previste dal
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  21  giugno  1991,  n.  324,  e
successive modificazioni.
  8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il
Ministro  del tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i
componenti delle sezioni regionali dell'albo.
  9.  Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con
esito  positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali
sono   iscritte   all'albo.  Le  sezioni  regionali  comunicano  agli
interessati l'esito negativo dell'istruttoria.