Art. 6. Sanzioni e causa di non punibilita' 1. Chiunque effettua le operazioni disciplinate dal presente decreto senza aver effettuato la comunicazione nei termini previsti ovvero sulla base di una comunicazione incompleta o contenente dichiarazioni false o mendaci e' punito con le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le attivita' di smaltimento non autorizzate. 2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative ai rifiuti individuati come residui, non osserva le prescrizioni di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi i rifiuti individuati come residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione ovvero dei valori limite di qualita' dell'aria, nonche' del riutilizzo in cicli di combustione di rifiuti individuati come residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 3. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i rifiuti individuati come residui e i materiali disciplinati dal presente decreto non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo. 4. Non e' punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali. 5. Non e' altresi punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3.