Art. 6.
                 Sanzioni e causa di non punibilita'
  1.  Chiunque  effettua  le  operazioni  disciplinate  dal  presente
decreto  senza  aver effettuato la comunicazione nei termini previsti
ovvero  sulla  base  di  una  comunicazione  incompleta  o contenente
dichiarazioni  false o mendaci e' punito con le sanzioni previste dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
per le attivita' di smaltimento non autorizzate.
  2.  Chiunque,  nello  svolgimento  delle  operazioni  previste  nel
presente  decreto,  relative ai rifiuti individuati come residui, non
osserva le prescrizioni di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente  5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 212 del 10 settembre 1994, e successive
modifiche  ed integrazioni, e' punito con l'arresto sino ad un anno o
con  l'ammenda  da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette
sanzioni  sono  raddoppiate  nel  caso in cui la non osservanza delle
prescrizioni  riguardi i rifiuti individuati come residui pericolosi.
In  caso  di  superamento  dei  valori limite di emissione ovvero dei
valori  limite di qualita' dell'aria, nonche' del riutilizzo in cicli
di  combustione di rifiuti individuati come residui non conformi alle
prescrizioni  di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
1995,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del  30  gennaio 1995, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni,
si  applicano  le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
  3.  Si  applicano  le  sanzioni previste dal decreto del Presidente
della  Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,  qualora  i rifiuti
individuati  come  residui  e  i  materiali disciplinati dal presente
decreto  non  siano  destinati  in  modo  effettivo  ed  oggettivo al
riutilizzo.
  4. Non e' punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un
fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica
10  settembre  1982,  n. 915, e successive modifiche ed integrazioni,
nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di raccolta e
trasporto,  stoccaggio,  trattamento  o  pretrattamento,  recupero  o
riutilizzo  di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformita'
alle  disposizioni  del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26
gennaio  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del 6
febbraio 1990, ovvero di norme regionali.
  5. Non e' altresi punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia
effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel
rispetto   delle   prescrizioni   tecniche  e  di  sicurezza  di  cui
all'articolo 1, comma 3.