Art. 7. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato 1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le disponibilita' dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui. 3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995. 4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.