Art. 7.
           Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
  1.  Le  somme  disponibili  in  conto  residui  per l'anno 1994 sul
capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
sul   capitolo   7911   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro
il  medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui
dei  capitoli  2556,  7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del
Ministero  dell'ambiente  non  operano,  fino al 31 dicembre 1995, le
disposizioni  di  cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  2.   Le   disponibilita'  dei  seguenti  capitoli  dello  stato  di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri per l'anno
1993  e  per  l'anno  1994,  non  impegnate  entro tali anni, possono
esserlo  nell'anno  1995:  1032  e  6387 in conto competenza, 6393 in
conto competenza e residui, 7731 in conto residui.
  3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali
delle  autorita' di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli
7748  e  7749  dello  stato  di  previsione  del Ministero dei lavori
pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.
  4.  Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli
affari  esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge
4  ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994
possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.