Art. 8.
                  Disposizioni finali e finanziarie
  1.  E' differito al 31 dicembre 1997 il termine di cui all'articolo
1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17
febbraio  1994,  n.  150,  per  la  proroga del comando del personale
dipendente  dagli  enti  pubblici  trasformati in societa' di diritto
privato,  ai  sensi  della  legge  30  luglio  1990,  n. 218, e degli
articoli   15  e  18  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359,
nonche' dalle societa' da essi controllate, con oneri a totale carico
degli enti o societa' di appartenenza.
  2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto il Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,   definisce,  con  proprio  decreto,  i  moduli  da
utilizzare  per  le  comunicazioni  di  cui agli articoli 1, comma 3,
lettera  e),  e  2,  comma 1, nonche' ai successivi aggiornamenti, ai
fini  dell'acquisizione  della  rilevazione  e della elaborazione dei
dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.
  3.  Per le finalita' previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto
1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente e' autorizzato ad utilizzare
nell'anno  1995,  con  le  modalita'  di  cui al comma 2 del medesimo
articolo,  un  contingente  di personale nel limite massimo di trenta
unita'.  Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede
a  carico  dello  stanziamento  del  capitolo  1029  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995.
  4.  Il  termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8,
comma  4,  del  decreto-legge  3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' prorogato al 31
dicembre 1996.
  5.  Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17,
commi  18  e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' prorogato al 31
dicembre 1996.
  6.  Nell'assegnazione  delle risorse stanziate, ancora disponibili,
dal   decreto-legge   31   agosto   1987,  n.  361,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   29  ottobre  1987,  n.  441,  e  dal
decreto-legge  26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente,
dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato
decreto-legge   31   agosto   1987,   n.   361,   e  dalle  tipologie
impiantistiche ivi indicate.
  7.  Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493,  dopo  le  parole: "a comuni, province e comunita' montane" sono
inserite le seguenti: "e consorzi tra i comuni".
  8.  All'articolo  8,  comma  2, della legge 28 agosto 1989, n. 305,
dopo  le  parole:  "Liri-Garigliano  e  Volturno"  sono  inserite  le
seguenti:   ",   nonche'   per  gli  interventi  urgenti  nei  bacini
interregionali  e  regionali  dei  fiumi che versano nei mari Ionio e
Tirreno".
  9.  Sono  abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre
1988,  n.  397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475.