Art. 8. Disposizioni finali e finanziarie 1. E' differito al 31 dicembre 1997 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in societa' di diritto privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche' dalle societa' da essi controllate, con oneri a totale carico degli enti o societa' di appartenenza. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 1, comma 3, lettera e), e 2, comma 1, nonche' ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi. 3. Per le finalita' previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente e' autorizzato ad utilizzare nell'anno 1995, con le modalita' di cui al comma 2 del medesimo articolo, un contingente di personale nel limite massimo di trenta unita'. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1029 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995. 4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' prorogato al 31 dicembre 1996. 5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' prorogato al 31 dicembre 1996. 6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate. 7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: "a comuni, province e comunita' montane" sono inserite le seguenti: "e consorzi tra i comuni". 8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: "Liri-Garigliano e Volturno" sono inserite le seguenti: ", nonche' per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno". 9. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.