Art. 2.
                          E c c e z i o n i
  1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio
e' conferito senza particolari accertamenti:
    a) agli ufficiali di coperta;
    b) ai marittimi che per almeno trenta mesi siano stati  imbarcati
in qualita' di nostromo su navi destinate al trasporto passeggeri.