Art. 2. E c c e z i o n i 1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio e' conferito senza particolari accertamenti: a) agli ufficiali di coperta; b) ai marittimi che per almeno trenta mesi siano stati imbarcati in qualita' di nostromo su navi destinate al trasporto passeggeri.