Art. 3.
                        Commissione di esame
  1. La prova di esame di cui al precedente articolo 1 dovra'  essere
sostenuta   davanti   ad   una  commissione  nominata  dal  capo  del
compartimento e composta come segue:
    a) da un ufficiale di porto di grado non inferiore a  tenente  di
vascello (C.P.), presidente;
    b) da un capitano di lungo corso, membro;
    c)  da  un  sottufficiale  di  porto, membro, che svolge anche le
funzioni di segretario.
  2. La commissione potra' essere integrata di  volta  in  volta,  in
caso  di  particolari  esigenze,  da un funzionario del Ministero dei
trasporti e della navigazione, in qualita' di esperto.