IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di adottare una
nuova   disciplina   delle   tariffe   elettriche   che  tenga  conto
dell'esigenza  di far cessare gli effetti connessi al pagamento delle
quote  di  prezzo  sostitutive  dei  conferimenti statali al fondo di
dotazione dell'ENEL, che sia coerente con le regole della concorrenza
e del mercato, che assicuri la trasparenza dei meccanismi tariffari e
la  tutela  degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del
bilancio statale e delle societa' operanti nel settore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Gli  effetti  delle  disposizioni di cui ai capitoli I e II del
provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30
giugno 1996.
  2.  A  decorrere  dal 30 giugno 1997 non e' ammissibile alcun onere
aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno
determinate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.
481.  Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri
sovrapprezzi  comunque denominati, purche' non destinati alle entrate
dello   Stato,   sono  inglobati  nella  tariffa  dall'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  entro  il 30 giugno 1997, in misura
comunque  coerente  con le normali condizioni della concorrenza e del
mercato.
  3.  Ferme  restando  le  verifiche di competenza dell'Autorita' per
l'energia  e  il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
abrogati  i  commi  238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
  4. Al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della
concorrenza  e  di  garantire  sia la trasparenza delle tariffe che i
diritti  degli  utenti,  il  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  con propri decreti da emanare dopo aver sentito il
parere  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, dispone la
graduale  semplificazione  delle tariffe elettriche depurandole anche
di   tutti  gli  oneri  impropri,  provvedendo  contestualmente  alla
soppressione  delle  agevolazioni  alle  imprese incompatibili con il
regime degli aiuti disciplinato dall'Unione europea.