IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  le  universita' e per gli enti di ricerca, nonche'
per  disciplinare  il  valore  abilitante  dei  diplomi  universitari
relativi all'area infermieristica, tecnica e della riabilitazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  pubblica  istruzione  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,  di  concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica e della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Al  fine di rimborsare alle universita' le somme anticipate per
far  fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
e  delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori
di  lingua  straniera,  il  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  e' autorizzato a ripartire tra le stesse
universita',  sulla  base  delle  loro documentate richieste, lire 50
miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni
1995  e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno
1994  ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si
provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
  2.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi  di  edilizia
universitaria  di  cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno
1985, n. 331, e' assegnata alla terza Universita' di Roma la somma di
lire  21,2  miliardi  per  l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno
1996  e  lire  25,9  miliardi  per  l'anno 1997. Al relativo onere si
provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.