Art. 2. 1. Al fine di collegare l'entita' delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalla singole universita', le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico 1995-1996 e' mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.