Art. 4.

  1.  In  attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree
infermieristiche,  tecniche  e  della  riabilitazione  in  base  alle
disposizioni  contenute  nell'articolo  6  del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo
7  dicembre  1993,  n.  517,  il diploma conseguito dagli iscritti ai
corsi  di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche
e  della  riabilitazione  attivati  secondo  l'ordinamento didattico,
emanato  ai  sensi  dell'articolo  9 della legge 19 novembre 1990, n.
341,   ha,   a   tutti   gli   effetti,  valore  abilitante  ai  fini
dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  ai  profili  professionali
disciplinati  con  decreti  del  Ministro  della sanita' 14 settembre
1994,  numeri  739,  740,  741,  742,  743, 744, e 26 settembre 1994,
numeri  745  e  746,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 1995.