Art. 5. 1. Per le attivita' connesse al funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca (GARR) del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' autorizzata la spesa annua di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, cosi' come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.