Art. 6.

  1.  I  programmi  pluriennali  dell'Istituto  nazionale  di  fisica
nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, sentito
il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati
con apposite leggi pluriennali.
  2.  Il  contributo  dello  Stato  all'Istituto  nazionale di fisica
nucleare  (I.N.F.N.),  ente di diritto pubblico, per l'attuazione del
piano  corrente,  approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993,
e' stabilito in lire 532 miliardi per il 1997 e lire 555 miliardi per
il 1998. In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano,
la  dotazione  organica dell'I.N.F.N., cosi' come definita sulla base
dell'articolo  1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo'
essere  incrementata  per  un massimo di 120 unita', da ripartirsi in
livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli
scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi
competenti ed approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro.
  3.  Per  l'avvio  del piano concernente le ricerche di fisica della
materia  approvato  dal  CIPE in data 8 agosto 1995, e' autorizzato a
favore  dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) il
finanziamento  di  lire  10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi
nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al
2000.  Per  lo  sviluppo  della  ricerca  nel  settore  della luce di
sincrotrone  dei  laboratori  di  Trieste e Grenoble, e' autorizzato,
altresi',  il finanziamento per complessive lire 7 miliardi nell'anno
1996,  lire  5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno
degli  anni  dal  1998  al  2000,  alla  cui  erogazione  si provvede
unitariamente  secondo  le modalita' di cui all'articolo 2, comma 11,
del   decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  22  novembre  1994,  n.  644.  Per  la
realizzazione  e  l'utilizzo  in comune di strumenti e di impianti di
ricerca astronomica e astrofisica, e' autorizzato il finanziamento di
lire  8  miliardi  per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e
lire  8  miliardi  per  ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a favore
degli  osservatori  astronomici  e  astrofisici,  riuniti in apposito
consorzio,   sentito   il  Consiglio  per  le  ricerche  astronomiche
(C.R.A.).
  4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 25 miliardi per l'anno 1996, lire 565 miliardi per l'anno 1997
e   lire   585   miliardi  per  l'anno  1998,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1996-1998,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad   apportare,  con  proprio  decreto,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.