Art. 2.
  1.  Le  somme  stanziate  per  il Fondo di cui all'articolo 1 e non
impegnate   alla  chiusura  di  ciascun  esercizio  finanziario  sono
conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi.
Per  l'anno  1995  sono  conservate  in bilancio le somme iscritte in
conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.
  2.  Le  somme  stanziate  per  il  Fondo,  relative  agli  esercizi
finanziari   1994   e   1995,  sono  ripartite  tutte  nell'esercizio
finanziario    1996,   su   presentazione   di   progetti   relativi,
congiuntamente   o   disgiuntamente,  ai  due  anni  finanziari,  con
indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.
  3.  Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno
1993,  dai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, si provvede
mediante  aperture  di  credito  intestate al sindaco o al presidente
dell'ente locale o al direttore generale dell'unita' sanitaria locale
competenti  per territorio; al finanziamento dei progetti presentati,
a  decorrere  dallo  stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1,
comma  4,  si  provvede  mediante  aperture  di  credito intestate al
prefetto  nella  cui  competenza territoriale ricadano gli interventi
oggetto del finanziamento stesso, in qualita' di funzionari delegati.
  4.  Il  funzionario  delegato dispone una anticipazione pari all'80
per  cento  dell'importo  del  finanziamento  assentito. La rimanente
quota  del  finanziamento e' erogata dopo il controllo sul rendiconto
effettuato ai sensi del comma 6.
  5.  Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica
il  disposto di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,  n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme
sulla  contabilita'  dello Stato le somme accreditate in contabilita'
speciale  ai  prefetti  per  il  pagamento dei progetti finanziati ai
sensi   degli   articoli   132   e   134   del   testo   unico  sulle
tossicodipendenze,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993,
residui  1992,  possono  essere  mantenute per il 1994 e per il 1995.
Tenuto  conto  della  particolare natura dei progetti, in deroga alle
vigenti  norme  sulla contabilita' generale dello Stato, per le somme
accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la
gestione  e  la  rendicontazione  delle  somme relative all'esercizio
finanziario  1993  sono  prorogate  per  i  quattro  anni  successivi
all'esercizio  medesimo  e  quelle  relative agli esercizi finanziari
1994  e  1995  sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi
considerati.
  6.  I  controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate
per  il  finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati
dalle   ragionerie   provinciali  dello  Stato  e  dalle  delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa  vigente.  Sono  inoltre autorizzate le visite ispettive di
cui  all'articolo  65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
le  cui  risultanze  vengono  riassunte  e coordinate da un dirigente
generale  della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito
della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari  sociali,  all'uopo  nominato  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del tesoro, e
collocato  fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e
59  del  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  7.  Le  somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta
alla  droga  erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato
di  previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994,  erroneamente  riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre
dell'anno   1994,   ovvero   nel   corso  dell'esercizio  1995,  sono
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  al  suddetto
capitolo   2966  dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  per l'anno 1995 per essere riassegnate agli
enti  di  provenienza  mediante ordine di accreditamento intestato al
funzionario delegato. La medesima procedura viene adottata per l'anno
1996 e successivi.
  8.   Gli   enti   locali  i  cui  progetti  sono  stati  ammessi  a
finanziamento  sul  Fondo  nazionale  di intervento per la lotta alla
droga   per   l'esercizio  finanziario  1993,  che  hanno  effettuato
anticipazioni  a  valere  sul  proprio  bilancio,  sono autorizzati a
ripianare  il  bilancio  stesso  mediante  l'emissione  da  parte del
funzionario  delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente
locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.
  9.   All'articolo   100,   comma   5,   del   testo   unico   sulle
tossicodipendenze,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  sono  aggiunte,  in fine, le
seguenti  parole:  ",  nonche'  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti".
  10.  Le  regioni  trasmettono  alla  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale
sull'impiego  dei  fondi  ad  esse trasferiti per la finalita' di cui
all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.
  11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per
la solidarieta' sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle
attivita'   relative   all'erogazione  dei  contributi  indicati  nel
presente articolo.