Art. 3.
  1.  I  termini  e  le  modalita'  di presentazione delle domande, i
criteri  per l'esame della congruenza, della fattibilita' e validita'
dei  progetti  ed  i  criteri  di ripartizione dei finanziamenti sono
stabiliti  con  decreto  del Ministro per la solidarieta' sociale, da
emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sentita  la  commissione di cui all'articolo 127,
comma  6,  del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309.  A  decorrere  dall'esercizio
finanziario  1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il
31 gennaio di ogni anno.
  2.  All'esame  istruttorio dei progetti sotto il profilo della loro
congruenza  e  validita', provvede la commissione di cui all'articolo
127,  comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per
l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
presente  decreto,  la  commissione e' integrata da un rappresentante
per  ciascuno  dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e
giustizia,  delle  finanze,  del  lavoro  e della previdenza sociale,
della  pubblica  istruzione,  del  tesoro  e dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nonche'  da tre rappresentanti
delle   regioni  e  dei  comuni,  designati,  rispettivamente,  dalla
Conferenza   dei   presidenti  delle  regioni  e  dall'ANCI  fino  al
trasferimento  del  Fondo  alle  regioni,  come  previsto dal comma 1
dell'articolo  4.  Ai  componenti  della  commissione  e'  dovuto  un
compenso  nella  misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la
solidarieta'  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro. I
compensi  rientrano  comunque nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.
  3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati
dal  decreto  di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo
ai progetti ed alle attivita' volti a realizzare un sistema integrato
di  servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini
di  reinserimento  lavorativo,  ai progetti fondati su un'analisi del
mercato  del  lavoro  elaborati  in collaborazione con le agenzie per
l'impiego,  allo  scopo  di  assicurare  un  effettivo  reinserimento
lavorativo.
  4.  Alla  ripartizione  dei  finanziamenti  provvede,  con  proprio
decreto, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentito il Comitato
nazionale  di  coordinamento  per  l'azione antidroga, sulla base dei
criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.