Art. 4. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilita' del "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato, laddove siano stati presentati progetti giudicati finanziabili che consentano il raggiungimento della percentuale indicata. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la solidarieta' sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attivita' finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei finanziamenti, nonche' gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potra' chiedere al Ministro per la solidarieta' sociale, che provvedera' con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvedera' il Ministro per la solidarieta' sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessita' del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.