Art. 4.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in
proporzione  al  numero  degli  abitanti  ed  alla  diffusione  delle
tossicodipendenze,   in   base  ai  dati  raccolti  dall'Osservatorio
permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai
finanziamenti  di  progetti  di  cui  all'articolo 1, commi 3, 4 e 5,
nella  misura  del  75  per  cento  delle  disponibilita'  del "Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga". I finanziamenti per
i  progetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  non debbono essere
inferiori  al  25  per cento del fondo assegnato, laddove siano stati
presentati   progetti   giudicati   finanziabili  che  consentano  il
raggiungimento  della  percentuale indicata. Le regioni provvedono ad
erogare  i  finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale,
nel   rispetto   delle   indicazioni   del   Comitato   nazionale  di
coordinamento  per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine
di   duecentoquaranta   giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  decreto  del Ministro per la solidarieta' sociale che
dispone  la  ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del
termine, il Ministro per la solidarieta' sociale esercita i poteri di
cui  all'articolo  4,  comma  terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, e di cui all'articolo 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle
destinazioni   dei   finanziamenti  erogati.  Sono  esclusi  da  ogni
ulteriore  finanziamento  i  soggetti di cui all'articolo 1, comma 4,
che  non  risultino in grado di fornire il rendiconto delle attivita'
finanziate,  ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle
indicazioni  previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione
del contributo.
  2.  Nel  corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i
criteri  e le modalita' per l'attribuzione dei finanziamenti, nonche'
gli  strumenti  di  verifica  dell'efficacia  degli interventi, anche
avvalendosi,  a  tali  fini, della cooperazione degli enti ausiliari,
del  volontariato,  delle  cooperative  e dei privati che operano sul
loro territorio.
  3.  Ove  una  regione  non  sia  in grado di attivare un efficiente
sistema  di  finanziamento  e  di  verifica e valutazione a decorrere
dall'esercizio  finanziario  1996,  entro  il  30  giugno 1996 potra'
chiedere al Ministro per la solidarieta' sociale, che provvedera' con
proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno
finanziario.  In  tal  caso, alla ripartizione delle somme per l'anno
1996  e  alle  verifiche  correlate  provvedera'  il  Ministro per la
solidarieta' sociale.
  4.  A  chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali,  una  relazione che evidenzi le necessita' del territorio, i
finanziamenti  concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale, sulla base dei dati forniti
dalle  regioni,  formula  proposte  alla  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  per  l'elaborazione  di  criteri  ed indirizzi comuni da
recepirsi in un atto di intesa.