Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, e' istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti: a) verifica delle modalita' di realizzazione dei progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica puo' avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 e' composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per piu' di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo e' tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attivita' svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.