Art. 5.
  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  gli  affari  sociali,  e'  istituito  un nucleo operativo per la
verifica   sul   territorio   degli   interventi  nel  settore  della
tossicodipendenza con i seguenti compiti:
    a)   verifica  delle  modalita'  di  realizzazione  dei  progetti
finanziari  a  valere  sul Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla  droga,  anche  al  fine  di  accertare  il rispetto del diritto
all'autodeterminazione  dei soggetti destinatari degli interventi. La
verifica   puo'   avvenire   anche  su  richiesta  della  commissione
istruttoria  di  cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e
delle    regioni,   relativamente   ad   interventi   di   competenza
dell'amministrazione  richiedente  attinenti alle problematiche delle
tossicodipendenze.
  2.  Il  nucleo  di  cui  al  comma 1 e' composto da cinque esperti,
particolarmente  competenti  nel  settore  della  tossicodipendenza e
delle  verifiche  di  efficienza  e di efficacia. I membri del nucleo
possono  essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte
del nucleo per piu' di cinque anni.
  3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I
componenti  possono  compiere  le verifiche richieste singolarmente o
collegialmente.  Le  amministrazioni  e gli enti, pubblici e privati,
destinatari  di  finanziamenti,  sono  tenuti  ad  offrire la massima
collaborazione.   Sono   esclusi   da  ogni  ulteriore  finanziamento
l'amministrazione  o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o
impediscano le verifiche.
  4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
  5.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  il  nucleo  e' tenuto a
presentare  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri una relazione
scritta  sulle  attivita' svolte nell'anno precedente. Tale documento
viene  allegato  alla  relazione  sui  dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze  in  Italia,  di  cui all'articolo 1, comma 14, del
citato  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico
del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.