Art. 6. 1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 e' sostituito dal seguente: " 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:"; b) al comma 10 e' premesso il seguente periodo: "Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso."; c) al comma 13, dopo le parole: "pubbliche affissioni" sono inserite le seguenti: "e servizi telefonici di informazione"; d) al comma 14 le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile".