Art. 6.
  1.   All'articolo   1  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'alinea del comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "  8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive e dei criteri
diramati  dal  Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere
dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:";
    b)  al  comma  10  e'  premesso  il  seguente  periodo: "Le altre
strutture  pubbliche  che provvedono all'acquisizione ed elaborazione
di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia
    comunicano   periodicamente   all'Osservatorio  i  dati  in  loro
    possesso.";
c) al comma 13, dopo le parole: "pubbliche affissioni" sono
inserite le seguenti: "e servizi telefonici di informazione";
    d)  al  comma  14  le  parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle
seguenti: "30 aprile".