Art. 7. 1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: "Agli enti locali" fino a: "possono essere dati in uso" sono sostituite dalle seguenti: "Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, nonche' alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, possono essere dati in uso". 2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la solidarieta' sociale puo' chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri".