Art. 7.
  1.  All'articolo  129  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, al comma 1, le parole da: "Agli enti locali" fino a: "possono
essere  dati  in  uso"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Agli enti
locali,  alle unita' sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi
previsti   all'articolo   116,   nonche'   alle   organizzazioni   di
volontariato  iscritte  ai  registri  regionali di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, possono essere dati in uso".
  2.  All'articolo  129  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "3-bis.  Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al
comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  gli  affari sociali, che provvede a trasmettere la
domanda  al  Ministero  delle finanze - Dipartimento del territorio -
Direzione  centrale  del demanio, entro sessanta giorni, corredandola
con   il   proprio   parere.   Il  Ministro  delle  finanze  provvede
sull'istanza  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  ricezione.
Trascorso  inutilmente  tale termine, il Ministro per la solidarieta'
sociale  puo'  chiedere  che la questione sia iscritta all'ordine del
giorno del Consiglio dei Ministri".