IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n 616, che dispone che il Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce la tariffa degli onorari e delle indennita', nonche' i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai geologi, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi; Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1991, n. 456, di adeguamento della tariffa per le prestazioni professiona1i dei geologi; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le deliberazioni del Consiglio nazionale dei geologi in data 7 aprile 1994 e 12 aprile 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 4 giugno 1996, n. 2511-37/3-1; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui all'art. 13 del capo II del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971, modificato con decreto ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono fissati nella misura di: a) L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato; b) L. 73.500 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto iscritto all'albo; c) L. 55.000 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto di concetto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 18 novembre 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971) fissa la tariffa professionale dei geologi. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio del Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte del conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 13 del D.M. 18 novembre 1971, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 13. - Gli onorari minimi a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora. Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare piu' di 8 ore sulle 24 per i lavori in sede e piu' di 12 ore sulle 24 per i lavori sul terreno. Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi di aiuti avra' diritto inoltre ad un compenso in ragione di L. 73.500 l'ora per ogni iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto. Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio predetti compensi minimi possono essere aumentati sino al 50%".