Art. 4.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  degli articoli 1, 2 e 3,
complessivamente  pari  a lire 30.500 milioni per ciascuno degli anni
1996,  1997  e  1998,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  dei  bilancio  triennale
1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.