Art. 2. 1. Il contingente di personale civile del Ministero della difesa di IV e V qualifica funzionale assegnato presso gli uffici giudiziari della giustizia militare di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, gia' determinato in 129 unita', e' rideterminato in 173 unita'.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, vedi nelle note all'art. 1.