Art. 3.
  1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in
lire  37.120  milioni  per  l'anno  1996,  in lire 148.477 milioni in
ragione   d'anno   a   decorrere   dal   1997  nonche',  quanto  alla
corresponsione  delle  somme  arretrate,  in lire 217.920 milioni per
ciascuno  degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno
1999, si provvede:
    a)  quanto  a  lire  37.120  milioni  per  l'anno  1996  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero di grazia e giustizia;
    b)  per  gli  anni  1997  e  successivi  con  le maggiori entrate
derivanti  dagli  importi  dei  diritti  riscossi dalle cancellerie e
segreterie  giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella
allegata  alla  legge 24 dicembre 1976, n. 900, gia' sostituita dalla
tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e modificata dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 99, che sono aumentati nelle misure di cui
ai  commi 2 e 4, nonche' dalle entrate derivanti dai diritti previsti
dal comma 3.
  2.  I  diritti  previsti  dalla tabella richiamata nel comma 1 sono
cosi' aumentati:
    a)  per  ciascuno  di quelli previsti ai numeri 1), 2) e 3) della
tabella  citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 300
per  l'ufficio  di  conciliazione  e  lire 1.000 per gli altri uffici
giudiziari;
    b)  quelli  previsti  ai  numeri  4),  5),  6), 8), 9), 10) della
tabella  citata  alla  lettera  b)  del comma 1, nella misura di lire
3.000 per ciascuno di essi;
    c)  quelli  previsti ai numeri 7) e 12) della tabella citata alla
lettera  b)  del  comma 1, nella misura di lire 2.000 per ciascuno di
essi;
    d)  quello di cui al numero 13) della tabella citata alla lettera
b) del comma 1, con le seguenti modalita':
    1)   diritto  forfettizzato  di  copia  e  di  certificazione  di
conformita'  di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di
cui alla tabella I allegata alla presente legge;
    2)  diritto  forfettizzato  di  copia  e  di  rilascio  per copie
richieste  senza  certificazione  di conformita', nella misura di cui
alla tabella II allegata alla presente legge. Entrambi i diritti sono
commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in
misura eguale anche per la copia fotografica.
  3.  Per  il rilascio di copie, senza certificazione di conformita',
di  documenti  su  supporto  diverso  da quello cartaceo e' dovuto il
diritto  forfettizzato  nella  misura  stabilita  dalla  tabella  III
allegata alla presente legge.
  4.  Per  gli  uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i
diritti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti della meta'.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 ottobre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  FLICK,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          Note all'art. 3:
             -  La  legge   24   dicembre   1976,   n.   900,   reca:
          "Modificazione   alle  norme  sui  diritti  riscossi  dalle
          cancellerie e  segreterie  penitenziarie  per  conto  dello
          Stato".
             -  La  legge  6  aprile  1984, n. 54, reca: "Adeguamento
          degli importi dei diritti previsti dalle  tabelle  allegate
          alle  leggi  24 dicembre 1976, n. 900 e 7 febbraio 1979, n.
          59".
             - La legge 21 febbraio 1989, n. 99, reca:  "Nuove  norme
          per  la  semplificazione  della  riscossione dei diritti di
          cancelleria".
             - Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  la  tabella
          allegata   alla  legge  24  dicembre  1976,  n.  900,  gia'
          sostituita dalla tabella A  annessa  alla  legge  6  aprile
          1984,  n. 57, e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n.
          99:
             "IMPORTI PREVISTI NELL'ARTICOLO 3, COMMA 1
                        LETTERA C), NUMERO 1)
=====================================================================
         |                    |    Diritto di   |
 Numero  |  Diritto di copia  |  certificazione |     Totale delle
 pagine  |    forfetizzato    |  di conformita' |     colonne 2 e 3
    1    |         2          |        3        |          4
_________|____________________|_________________|____________________
1-4      |        2.000       |       5.000     |         7.000
_________|____________________|_________________|____________________
5-10     |        3.000       |       5.000     |         8.000
_________|____________________|_________________|____________________
11-20    |        5.000       |       5.000     |        10.000
_________|____________________|_________________|____________________
21-50    |       10.000       |       5.000     |        15.000
_________|____________________|_________________|____________________
51-100   |       20.000       |       5.000     |        25.000
_________|____________________|_________________|____________________
oltre le | 20.000 piu' 12.000 |       5.000     |  25.000 piu' 12.000
  100    | ogni ulteriori 100 |                 |  ogni ulteriori 100
         | pagine o frazione  |                 |  pagine o frazione
         |      di 100        |                 |       di 100".
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