Art. 3. Inviti, presentazione delle offerte, valutazione 1. Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli enti promotori si avvalgono di una commissione tecnico-amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda societa'. Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 2. La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori. 3. Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di societa' e dello statuto della costituenda societa'. 4. Con la lettera di invito e' richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio. 5. La commissione di cui al comma 1 forma la graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e la comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della societa' con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore.
Nota all'art. 3: - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 22 del citato D.Lgs. n. 157/1995 e' il seguente: "1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonche' sulle informazioni e sulle formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. 2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice puo' prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva".