Art. 3.
          Inviti, presentazione delle offerte, valutazione
  1.  Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta
l'ente  o  gli  enti  promotori  si  avvalgono  di  una   commissione
tecnico-amministrativa,  composta da esperti nelle materie pertinenti
all'oggetto sociale della costituenda societa'. Si applicano i  commi
1 e 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
  2.  La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza,
gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che  saranno
valutati  ai  fini  della  scelta  del  contraente,  con  particolare
riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco
temporale indicato  nel  bando,  nel  quale  siano  specificate,  fra
l'altro:  le  caratteristiche  tecniche  del  servizio; le condizioni
economiche che  saranno  praticate  all'utenza,  eventualmente  anche
sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi
accessori.
  3.  Alla  lettera  di  invito  deve  essere  allegato lo schema del
contratto di societa' e dello statuto della costituenda societa'.
  4. Con  la  lettera  di  invito  e'  richiesta  agli  offerenti  la
presentazione  di  un  progetto  tecnico  concernente la gestione del
servizio.
  5. La commissione di cui al comma  1  forma  la  graduatoria  degli
offerenti sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e
la  comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della
societa' con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dei commi 1  e  2  dell'art.  22  del  citato
          D.Lgs. n.  157/1995 e' il seguente:
             "1.  Nella  licitazione privata, nell'appalto concorso e
          nella trattativa privata  l'amministrazione  aggiudicatrice
          sceglie,   tra   i  candidati  in  possesso  dei  requisiti
          prescritti dagli articoli da 12 a 17,  quelli  da  invitare
          per   la   presentazione   delle   offerte  ovvero  per  la
          trattativa; l'amministrazione si  basa  sulle  informazioni
          ricevute  in  merito  alla  situazione  del  prestatore  di
          servizi, nonche'  sulle  informazioni  e  sulle  formalita'
          necessarie  per  valutare  le  condizioni  minime di natura
          economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
             2. Nella licitazione  privata  e  nell'appalto  concorso
          l'amministrazione  aggiudicatrice puo' prevedere, facendone
          menzione nel bando di gara, i numeri minimo  e  massimo  di
          prestatori  di  servizi che intende invitare; i limiti sono
          definiti in relazione alla natura del servizio da prestare,
          fermo  restando  che  il  numero  minimo  non  deve  essere
          inferiore  a  cinque  e  quello massimo, almeno di norma, a
          venti prestatori di servizi; in ogni  caso,  il  numero  di
          candidati   invitati   a  presentare  offerte  deve  essere
          sufficiente a garantire una concorrenza effettiva".