Art. 2.
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 24 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' aggiunto il seguente:
  "  7. La certificazione delle societa' semplici esercenti attivita'
agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto,
attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica.".
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 24 del D.P.R.  n.  581/1995  e'  il
          seguente:
             "Art.  24  (Certificazioni  e copie). - 1. I certificati
          previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della  legge  n.
          580  sono  rilasciati  sulla  base di modelli approvati con
          decreto del Ministro.
             2.  Dall'archivio  degli  atti  e  dei  documenti   sono
          estratte  con  modalita'  informatiche  copie  integrali  o
          parziali degli atti.  Il  costo  di  tali  copie  non  puo'
          eccedere il costo amministrativo.
             3.  Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o
          con tecniche telematiche, certificati e  copie  tratti  dai
          propri  archivi informatici. Per garantire la tempestivita'
          della trasmissione dei certificati e delle copie  su  tutto
          il territorio nazionale, ciascun ufficio puo' avvalersi del
          sistema  informatico  delle camere di commercio, secondo le
          modalita' fissate con decreto del Ministro.
             4.  L'ufficio,   durante   il   tempo   necessario   per
          l'archiviazione  dei bilanci depositati, rilascia le copie,
          a richiesta, mediante tecniche non informatiche.
             5.  Gli  uffici  giudiziari  hanno  accesso  diretto   e
          gratuito    al    registro    delle    imprese   attraverso
          l'interconnessione  telematica  attivata  tra  il   sistema
          informatico   delle   camere  di  commercio  e  il  sistema
          informatico dell'Amministrazione della giustizia.
             6. La certificazione  anagrafica  dell'iscrizione  nelle
          sezioni   speciali  attesta  la  denominazione,  la  ditta,
          l'oggetto e la sede dell'impresa".