Art. 3. 1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali). - 1. Gli imprenditori individuali iscritti nel registro delle ditte sono iscritti d'ufficio, a decorrere dal 1 settembre 1996, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre 1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'art. 2083 del codice civile richiedono l'iscrizione a norma dell'art. 11, utilizzando l'apposito modello semplificato approvato con decreto del Ministro. L'ufficio provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accertata omissione, l'ufficio procede all'iscrizione a norma dell'art. 16, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione. 2. Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, richiedono l'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli entro il 30 ottobre 1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro, entro il 30 settembre 1996, una apposita comunicazione recante i dati risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte nonche' le istruzioni necessarie per procedere correttamente alla presentazione della domanda. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. La mancata ricezione della comunicazione non esime l'imprenditore dall'obbligo di richiedere l'iscrizione. 3. L'ufficio provvede all'iscrizione degli imprenditori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora la domanda non sia pervenuta entro il 30 ottobre 1996 l'ufficio provvede all'iscrizione sulla base degli elementi in suo possesso, acquisendo, ove necessario, informazioni da altre pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione. 4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte. 5. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993. 6. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte.".
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 581/1995 e' il seguente: "Art. 28 (Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali e degli enti pubblici). - 1. Gli imprenditori individuali soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese ed iscritti nel registro delle ditte secondo le norme vigenti o annotati nello stesso a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, devono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro una certificazione recante i dati risultanti al registro delle ditte, con in calce uno schema di domanda di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali ed allegata nota esplicativa. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi di legge. Qualora la certificazione non sia pervenuta entro centoventi giorni dalla data di cui al comma 1, l'imprenditore e' tenuto ad acquisire direttamente la documentazione presso la camera di commercio. 3. L'ufficio provvede alla iscrizione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. 4. Qualora entro il termine di cui al comma 1 non sia pervenuta la domanda, l'ufficio provvede all'iscrizione nel registro delle imprese o nelle sue sezioni speciali, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione. 5. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte. 6. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580. 7. Agli obblighi previsti dal comma 1, sono tenuti anche gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile. 8. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte". - Il testo vigente dell'art. 2083 del codice civile e' il seguente: "Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 e' il seguente: "Art. 11 (Procedimento di iscrizione su domanda). - 1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro. 2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche e' unica ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa puo' essere presentata all'ufficio del luogo ove e' la sede principale dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio. 3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1. 4. L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi e' depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile. 5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda. 6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda; b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. 7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla meta' se la domanda e' presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda. 9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresi' indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera. 10. In caso di trasferimento della proprieta' o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione e' presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro. 11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione. 12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e' comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata. 13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione. 14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalita' da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese". - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 581/1995 e' il seguente: "Art. 16 (Procedimento di iscrizione d'ufficio). - 1. Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione. 2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione. 3. Contro il decreto, l'imprenditore puo', entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile. 4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione". - Il testo dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, e' il seguente: "14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in un'apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, cosi' annotati, che non siano gia' tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968. - Per l'art. 8 della legge n. 580/1993 vedi note al titolo. - Il testo vigente dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, e' il seguente: "2. Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore".