Art. 3.
  1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 28 (Norme transitorie  per  l'iscrizione  degli  imprenditori
individuali). - 1. Gli imprenditori individuali iscritti nel registro
delle  ditte  sono  iscritti  d'ufficio,  a decorrere dal 1 settembre
1996, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori.  Entro  il  15
novembre 1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'art.
2083  del codice civile richiedono l'iscrizione a norma dell'art. 11,
utilizzando l'apposito modello semplificato approvato con decreto del
Ministro. L'ufficio provvede  all'iscrizione  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  ricevimento  della  domanda.  In  caso  di accertata
omissione, l'ufficio procede all'iscrizione  a  norma  dell'art.  16,
applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.
   2.  Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte
a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68,
richiedono   l'iscrizione   nella   sezione   speciale   dei  piccoli
imprenditori o in quella degli  imprenditori  agricoli  entro  il  30
ottobre  1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio
invia loro, entro il 30 settembre 1996,  una  apposita  comunicazione
recante  i  dati risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte
nonche' le istruzioni necessarie  per  procedere  correttamente  alla
presentazione  della  domanda.  La  firma  in  calce  alla domanda di
iscrizione deve essere autenticata nei modi previsti  dalla  legge  4
gennaio  1968,  n.  15.  La mancata ricezione della comunicazione non
esime l'imprenditore dall'obbligo di richiedere l'iscrizione.
   3. L'ufficio provvede all'iscrizione degli imprenditori di cui  al
comma  2  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento della
domanda. Qualora la domanda non sia pervenuta  entro  il  30  ottobre
1996  l'ufficio  provvede all'iscrizione sulla base degli elementi in
suo possesso,  acquisendo,  ove  necessario,  informazioni  da  altre
pubbliche   amministrazioni,   salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste per la omessa domanda di iscrizione.
   4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle
sezioni speciali, e comunque non oltre il 26  gennaio  1997,  permane
l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte.
   5.  L'ufficio  del registro delle imprese provvede all'annotazione
d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle  imprese  artigiane,
ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993.
   6.  Ai  fini  dell'art.  2564, comma 2, del codice civile, per gli
imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel  termine
previsto  dal  comma  1,  rileva il numero di iscrizione nel registro
delle ditte.".
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 28 del D.P.R.  n.  581/1995  e'  il
          seguente:
             "Art.  28  (Norme  transitorie  per  l'iscrizione  degli
          imprenditori individuali e degli enti pubblici). -  1.  Gli
          imprenditori   individuali   soggetti   all'iscrizione  nel
          registro delle imprese ed iscritti nel registro delle ditte
          secondo le norme vigenti o annotati nello  stesso  a  norma
          dell'art.  12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993,
          n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  marzo
          1993,  n.  68,  devono richiedere l'iscrizione nel registro
          delle  imprese  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente regolamento.
             2.   Per   agevolare  tale  adempimento,  la  camera  di
          commercio invia loro  una  certificazione  recante  i  dati
          risultanti al registro delle ditte, con in calce uno schema
          di domanda di iscrizione nel registro delle imprese e nelle
          sue sezioni speciali ed allegata nota esplicativa. La firma
          in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata
          nei  modi  di  legge.  Qualora  la  certificazione  non sia
          pervenuta entro centoventi giorni  dalla  data  di  cui  al
          comma 1, l'imprenditore e' tenuto ad acquisire direttamente
          la documentazione presso la camera di commercio.
             3.  L'ufficio  provvede alla iscrizione entro centoventi
          giorni dalla data di ricevimento della domanda.
             4. Qualora entro il termine di cui al comma  1  non  sia
          pervenuta la domanda, l'ufficio provvede all'iscrizione nel
          registro  delle  imprese  o  nelle  sue  sezioni  speciali,
          applicando le sanzioni previste per la  omessa  domanda  di
          iscrizione.
             5.  Fino  alla  data  di  iscrizione  nel registro delle
          imprese e nelle sezioni speciali e comunque non oltre il 26
          gennaio  1997,  permane  l'obbligo  della  denuncia   delle
          variazioni al registro delle ditte.
             6.   L'ufficio   del  registro  delle  imprese  provvede
          all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione  speciale,
          delle  imprese  artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8
          della legge n. 580.
             7. Agli obblighi previsti dal comma 1, sono tenuti anche
          gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile.
             8. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del  codice  civile,
          per  gli  imprenditori  che si iscrivono nel registro delle
          imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il  numero
          di iscrizione nel registro delle ditte".
             -  Il  testo vigente dell'art. 2083 del codice civile e'
          il seguente:
             "Art.  2083  (Piccoli  imprenditori).  -  Sono   piccoli
          imprenditori   i   coltivatori   diretti   del  fondo,  gli
          artigiani, i piccoli commercianti e coloro  che  esercitano
          un'attivita'  professionale organizzata prevalentemente con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
             - Il testo dell'art. 11 del D.P.R.  n.  581/1995  e'  il
          seguente:
             "Art.  11  (Procedimento di iscrizione su domanda). - 1.
          Per  l'attuazione  della  pubblicita'  nel  registro  delle
          imprese,  il  richiedente presenta all'ufficio della camera
          di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha
          sede, una domanda recante  la  data  e  la  sottoscrizione,
          redatta  secondo  il  modello  approvato  con  decreto  del
          Ministro.
             2.  La  domanda  di  iscrizione  di  sede secondaria con
          rappresentanza stabile e delle relative modifiche e'  unica
          ed  e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1
          e  2,  del  codice  civile.  Essa  puo'  essere  presentata
          all'ufficio   del   luogo   ove   e'   la  sede  principale
          dell'impresa  o  del  luogo  ove  e'  la  sede   secondaria
          dell'impresa;    l'ufficio    ricevente    da'    immediata
          comunicazione della domanda all'altro ufficio.
             3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti e
          dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
             4. L'atto da iscrivere e' depositato in  originale,  con
          sottoscrizione   autenticata,   se  trattasi  di  scrittura
          privata non depositata presso un notaio. Negli  altri  casi
          e'  depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato
          in forma autentica  ai  sensi  dell'art.  2718  del  codice
          civile.
             5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8
          della  legge  7  agosto  1990, n. 241, sono comunicati, per
          iscritto, al richiedente  al  momento  della  presentazione
          della domanda.
             6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
               a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;
               b)  la  regolarita'  della compilazione del modello di
          domanda;
               c) la corrispondenza dell'atto o del fatto  del  quale
          si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
               d)  l'allegazione  dei  documenti  dei  quali la legge
          prescrive la presentazione;
               e) il concorso delle altre condizioni richieste  dalla
          legge per l'iscrizione.
             7.  Per  il  controllo  delle condizioni richieste dalla
          legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6,  comma  1,
          lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
             8.  L'iscrizione  e'  eseguita  senza indugio e comunque
          entro  il  termine  di   dieci   giorni   dalla   data   di
          protocollazione  della domanda.  Il termine e' ridotto alla
          meta' se la domanda e' presentata su supporti  informatici.
          L'iscrizione   consiste   nell'inserimento   nella  memoria
          dell'elaboratore elettronico e nella messa  a  disposizione
          del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
          dell'iscrizione   e  dei  dati  contenuti  nel  modello  di
          domanda.
             9. Le  iscrizioni  e  le  annotazioni  informatiche  nel
          registro  devono altresi' indicare il nome del responsabile
          dell'immissione  e  l'annotazione  del  giorno  e  dell'ora
          dell'operazione.    Vengono    comunque   richiamati,   ove
          esistenti, il numero e la data di iscrizione  nel  registro
          delle  societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero
          di iscrizione va indicato nel registro delle imprese,  agli
          effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale
          di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento
          della   presentazione  della  domanda  di  iscrizione,  ove
          riscontri nella domanda la mancanza del  numero  di  codice
          fiscale  previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  novembre
          1976,  n.  784, attribuisce il codice fiscale collegandosi,
          in via telematica, con il Ministero delle  finanze  che  lo
          genera.
             10.  In  caso  di  trasferimento  della proprieta' o del
          godimento dell'azienda, la relativa domanda  di  iscrizione
          e'  presentata  dal  notaio  al  registro delle imprese nel
          quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel  caso  in
          cui  solo  l'acquirente  sia  un  imprenditore  soggetto  a
          registrazione, al  registro  delle  imprese  nel  quale  e'
          iscritto  l'imprenditore  acquirente.  Il  richiedente deve
          indicare nella domanda  anche  i  dati  di  identificazione
          dell'altra  parte,  in  modo che quest'ultima, anche se non
          imprenditore,  possa  essere  individuata   attraverso   la
          consultazione del registro.
             11.  L'ufficio,  prima dell'iscrizione, puo' invitare il
          richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad
          integrare la documentazione assegnando un congruo  termine,
          trascorso  il  quale  con  provvedimento  motivato  rifiuta
          l'iscrizione.
             12.  Il  provvedimento  di  rifiuto  dell'iscrizione  e'
          comunicato  al  richiedente  entro  otto  giorni  dalla sua
          adozione, con lettera raccomandata.
             13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o
          il decreto del giudice del registro non gravato di  ricorso
          nel  termine  e'  comunicato  all'ufficio  dal cancelliere,
          entro due giorni dal deposito  ovvero  dalla  scadenza  del
          termine  per  il  ricorso  ed  e' iscritto entro due giorni
          dalla comunicazione.
             14. Avvalendosi dell'interconnessione  di  cui  all'art.
          24,  comma  5,  del  presente  regolamento,  l'ufficio, con
          modalita' da stabilire, di concerto  tra  il  Ministero  di
          grazia   e   giustizia   e   il  Ministero  dell'industria,
          acquisisce  dal  sistema  informativo  dell'Amministrazione
          della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali
          impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro
          delle imprese".
             -  Il  testo  dell'art.  16 del D.P.R. n. 581/1995 e' il
          seguente:
             "Art. 16 (Procedimento di iscrizione d'ufficio). - 1. Se
          un'iscrizione  obbligatoria  non  e'  stata  richiesta  nei
          termini   di  legge,  l'ufficio  invita,  mediante  lettera
          raccomandata con avviso di  ricevimento,  l'imprenditore  a
          richiederla,  assegnando allo stesso un congruo termine che
          decorre dalla data di ricezione.
             2. Se l'imprenditore,  nel  termine  indicato,  richiede
          l'iscrizione,  questa  ha  luogo,  secondo  il procedimento
          previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il
          giudice del registro, se ricorrono le condizioni di  legge,
          ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.
             3.   Contro   il  decreto,  l'imprenditore  puo',  entro
          quindici  giorni   dalla   comunicazione   effettuata   dal
          cancelliere,  proporre  ricorso  al tribunale del capoluogo
          della provincia alla quale appartiene  l'ufficio,  a  norma
          dell'art. 2192 del codice civile.
             4.  Il  decreto  del giudice del registro non gravato di
          ricorso  nel  termine,  e'   comunicato   all'ufficio   dal
          cancelliere,  entro  due  giorni dal deposito, ovvero dalla
          scadenza del termine per il ricorso, ed e'  iscritto  entro
          due giorni dalla comunicazione".
             -  Il testo dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18
          gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19  marzo  1993,
          n.  68,  e'  il  seguente:    "14.  Le camere di commercio,
          industria,   artigianato   ed   agricoltura   annotano   in
          un'apposita  sezione  del  registro  delle ditte i soggetti
          iscritti al Servizio per i  contributi  agricoli  unificati
          (SCAU).      L'annotazione   avviene   sulla   base   delle
          informazioni fornite dallo SCAU alle  camere  di  commercio
          con  apposite  convenzioni. I soggetti, cosi' annotati, che
          non siano gia' tenuti, sono  esonerati  dal  pagamento  del
          diritto annuale".
             -   La   legge  4  gennaio  1968,  n.  15  (Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme) e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968.
             -  Per  l'art.  8  della  legge n. 580/1993 vedi note al
          titolo.
             - Il testo vigente dell'art. 2564, comma 2,  del  codice
          civile,  e'  il  seguente:  "2.  Per le imprese commerciali
          l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha
          iscritto la propria ditta nel  registro  delle  imprese  in
          epoca posteriore".