Art. 2.
         Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative

  1.  Gli  istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado
predispongono  almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per
i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
  2.   I  servizi  di  mensa  o  di  caffetteria  o  snack  a  prezzi
controllati,  eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo
di  apertura  del  locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico
dell'istituzione scolastica.
  3.  Le  iniziative  di  cui  al presente regolamento si svolgono in
orari  non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei
giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
  4.  Per  la  realizzazione  delle  iniziative previste dal presente
regolamento   gli   edifici   e   le  attrezzature  scolastiche  sono
utilizzati,  anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni,
nel  pomeriggio  e  nei giorni festivi, secondo le modalita' previste
dal  consiglio  di  circolo  o di istituto, in conformita' ai criteri
generali  assunti  dal  consiglio  scolastico  provinciale, nonche' a
quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.