Art. 2. Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative 1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni. 2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica. 3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva. 4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalita' previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformita' ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico provinciale, nonche' a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.