Art. 3.
         Raccordi con la realta' sociale e con il territorio

  1.  Le  istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che
realizzano  la  funzione  della  scuola  come  centro  di  promozione
culturale,  sociale  e  civile  del  territorio, coordinandosi con le
altre  iniziative  presenti nel territorio anche per favorire rientri
scolastici  e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente.
A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli
studenti  e  degli  ex  studenti,  con  quelle  dei  genitori, con le
associazioni  culturali  e di volontariato, anche stipulando con esse
apposite convenzioni.
  2.   La   collaborazione   con   le  associazioni  culturali  e  di
volontariato,  che puo' comportare oneri solo nei limiti del rimborso
delle  spese  vive,  puo'  riguardare attivita' educative, culturali,
ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole
e di giovani in eta' scolare.
  3.  Le  regioni,  gli  enti  locali,  gli enti pubblici, gli enti o
soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per
la  realizzazione  di iniziative rientranti nelle finalita' di cui al
presente  regolamento,  con relativi contributi. Per la realizzazione
di   tali  progetti  nell'ambito  delle  istituzioni  scolastiche  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
  4.  Le  amministrazioni  statali nei limiti delle disponibilita' di
bilancio,  le  regioni,  gli  enti  locali,  istituzioni  pubbliche e
private  possono  assegnare somme alle scuole per la realizzazione di
tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione
di somme provenienti da privati, deliberata dal consiglio d'istituto,
e' subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.