Art. 4.
                      Organizzazione e gestione

  1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal
consiglio  di  circolo  o di istituto che ne valuta la compatibilita'
finanziaria e la coerenza con le finalita' formative dell'istituzione
scolastica.
  2.  Le  iniziative  complementari  dell'iter  formativo,  che negli
istituti  o  scuole di istruzione secondaria superiore possono essere
proposte  anche  da  gruppi  di  almeno 20 studenti e da associazioni
studentesche,  sono  sottoposte  al  previo  esame  del  collegio dei
docenti  per il necessario coordinamento con le attivita' curricolari
e     per     l'eventuale     adattamento     della    programmazione
didattico-educativa.
  3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare
le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la
loro  realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse
disponibili   nel   bilancio  delle  istituzioni  scolastiche,  anche
provenienti  da  contributi  volontari  e finalizzati delle famiglie.
Questi  ultimi  sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo
di destinazione.
  4.  Negli  istituti  e scuole di istruzione secondaria superiore il
comitato  studentesco  di  cui  all'art.  13,  comma  4,  del decreto
legislativo  16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti
degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime
pareri per tutte le attivita' disciplinate dal presente regolamento.
  5.  Il  comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di
organizzazione  dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed
esprime   un   gruppo   di   gestione,  coordinato  da  uno  studente
maggiorenne, che puo' assumere la responsabilita' della realizzazione
e del regolare svolgimento di talune iniziative.
  6.  Le  iniziative  di cui al presente regolamento, da realizzare o
direttamente  dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di
studenti,  devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani
nei   procedimenti  relativi  alla  gestione  e  al  controllo  delle
attivita'.
  7.  Nelle  iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato
studentesco  elabora  un  piano  di  realizzazione  e  gestione delle
attivita',  con  preventivo  di spesa da determinare nei limiti delle
disponibilita'  indicate  dal  consiglio  di  istituto  e delle somme
eventualmente  raccolte  con  destinazione  e  con  indicazione degli
interventi necessari per l'attuazione del piano.
  8.  Per  la  realizzazione delle iniziative il comitato studentesco
puo'   anche  realizzare,  previa  autorizzazione  del  consiglio  di
istituto,   attivita'   di   autofinanziamento,   consistenti   nella
promozione  di  iniziative  che  non  contrastino  con  le  finalita'
formative  della  scuola  e  non  determinino  inopportune  forme  di
commercializzazione.   Le  somme  ricavate  da  tali  attivita'  sono
iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
  9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A.
alle   iniziative   di  cui  al  presente  regolamento  si  applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL
del   comparto   scuola,   secondo   quanto   previsto  dal  progetto
dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.
  10.  Le  iniziative  di  cui al presente regolamento possono sempre
essere  sospese,  in  caso  di  urgenza,  dal  capo d'istituto, salva
tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.