Art. 4. Organizzazione e gestione 1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilita' finanziaria e la coerenza con le finalita' formative dell'istituzione scolastica. 2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attivita' curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa. 3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione. 4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attivita' disciplinate dal presente regolamento. 5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che puo' assumere la responsabilita' della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative. 6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attivita'. 7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attivita', con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilita' indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano. 8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco puo' anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attivita' di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalita' formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attivita' sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione. 9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione. 10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.