Art. 5.
                             Convenzioni

  1.  Per  le  iniziative  non  gestite direttamente dalla scuola, la
convenzione  che  ne  costituisce  strumento  formale  di  attuazione
prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei
locali;  le principali modalita' d'uso; i vincoli nell'uso dei locali
e  delle  attrezzature  da  destinare  esclusivamente  alle finalita'
dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla
sicurezza,   all'igiene,   nonche'   alla   salvaguardia   dei   beni
patrimoniali  e  strumentali;  il  regime  delle spese di pulizia dei
locali   e  di  altre  spese  connesse  all'uso  e  al  prolungamento
dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilita'
per  danni  correlati  all'uso  dei  locali  e allo svolgimento delle
attivita';  la  eventuale  sospensione  delle iniziative da parte del
capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4.
  2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la
gestione  delle  attivita'  e'  svolta  secondo  le norme del diritto
vigente  che  regolano  le  attivita'  delle  associazioni di diritto
privato   e   le   disposizioni   contenute   nelle  convenzioni.  La
responsabilita'   dell'ordinata  gestione  delle  attivita'  e  della
relativa    vigilanza    ricade    sugli   organi   dell'associazione
nominativamente   individuati   nella   convenzione   stessa,   senza
pregiudizio  dei  poteri  di  vigilanza  ed intervento dell'autorita'
scolastica   e   del   personale   della  scuola.  Analogamente  sono
disciplinate  le  iniziative  in  convenzione  con  associazioni  dei
genitori nella scuola dell'obbligo.
  3.   L'amministrazione   scolastica   centrale  e  periferica  puo'
stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste
dal  presente  regolamento,  ferma restando la liberta' delle singole
istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.