Art. 6. Consulta provinciale 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola d'istruzione secondaria superiore, designati dal comitato studentesco eletto per l'anno in corso si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi. La consulta e' convocata dal provveditore agli studi entro venti giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. 2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il piu' ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione. 3. La consulta formula proposte ed esprime pareri al provveditorato e agli enti locali competenti. Puo' collaborare, su richiesta del provveditorato agli studi, all'istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento. La consulta provinciale puo' promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.