Art. 6.
                        Consulta provinciale

  1.  Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola
d'istruzione secondaria superiore, designati dal comitato studentesco
eletto  per  l'anno in corso si riuniscono in consulta provinciale in
una   sede  appositamente  attrezzata  e  messa  a  disposizione  dal
provveditorato  agli studi. La consulta e' convocata dal provveditore
agli  studi  entro  venti giorni dallo svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
  2.  La  consulta  provinciale  degli  studenti  ha  il  compito  di
assicurare  il  piu'  ampio  confronto  fra  gli studenti di tutte le
istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche
al  fine  di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al
presente  regolamento e formulare proposte di intervento che superino
la  dimensione  del  singolo  istituto,  anche  sulla base di accordi
quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali,
la  regione,  le  associazioni  degli  studenti  e degli ex studenti,
dell'utenza  e  del  volontariato,  le  organizzazioni  del mondo del
lavoro e della produzione.
  3. La consulta formula proposte ed esprime pareri al provveditorato
e  agli  enti  locali  competenti. Puo' collaborare, su richiesta del
provveditorato   agli   studi,   all'istituzione   di  uno  sportello
informativo   per   gli   studenti,   con   particolare   riferimento
all'attuazione del presente regolamento. La consulta provinciale puo'
promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.