Art. 7.
                   Giornata nazionale della scuola

  1.  E'  istituita  la  giornata nazionale della scuola. Il Ministro
della  pubblica  istruzione,  annualmente, d'intesa con la Conferenza
dei  presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua
la data.
  2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte
al   pubblico   e   svolgono   manifestazioni  e  iniziative  atte  a
sottolineare  il  valore  dell'attivita'  educativa e formativa. Sono
organizzati   incontri   di   carattere   nazionale   e   locale  per
l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
  3.   Il   Ministro  della  pubblica  istruzione,  su  richiesta  di
associazioni  o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria
superiore  puo'  promuovere  appuntamenti  nazionali a sostegno delle
attivita'  integrative  svolte  nell'ambito del presente regolamento,
fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 ottobre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BERLINGUER, Ministro della pubblica
                                  istruzione   e  dell'universita'  e
                                  della    ricerca    scientifica   e
                                  tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996
  Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 1