Art. 7. Giornata nazionale della scuola 1. E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data. 2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attivita' educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo. 3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore puo' promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attivita' integrative svolte nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 ottobre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996 Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 1