Art. 3.
   1.  La commercializzazione e l'utilizzazione dei materiali e degli
oggetti di materia plastica destinati a  venire  in  contatto  con  i
prodotti  alimentari,  non conformi alle disposizioni di cui all'art.
1, comma 1, lettere C) e D) ed  all'allegato  I,  limitatamente  alle
sostanze  individuate  con  il  numero  CAS  o  RMP, ma conformi alle
disposizioni preesistenti sono vietate a partire dal 1 aprile 1998.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Roma, 24 settembre 1996
                                                  Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
      Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996
      Registro n. 1 Sanita', foglio n. 313