Art. 2. Limiti di accettabilita' 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 e' consentita in osservanza del limite di accettabilita' di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo. 2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con propria ordinanza puo' disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilita'.