Art. 3.
                      Comunicazione preventiva
  1.   L'utilizzazione  agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e'
subordinata  alla  comunicazione da parte dell'interessato al sindaco
del  comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni
prima  della  distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo,
perito  agrario  o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo
professionale,   sull'assetto  pedogeomorfologico,  sulle  condizioni
idrologiche   e   sulle   caratteristiche   in  genere  dell'ambiente
ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti
e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
  2. L'autorita' competente puo', con specifica motivazione, chiedere
ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.