Art. 4.
                      Modalita' di spandimento
  1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato
assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze
sui  terreni  in  modo  da  evitare  conseguenze  tali  da mettere in
pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed
al sistema ecologico.
  2.  Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato
in  modo  tecnicamente  corretto  e  compatibile con le condizioni di
produzione  nel  caso  di distribuzione uniforme del carico idraulico
sull'intera  superficie  dei  terreni  in modo da evitare fenomeni di
ruscellamento.