Art. 5.
              Esclusione di talune categorie di terreni
  1.   E'  vietato  in  ogni  caso  lo  spandimento  delle  acque  di
vegetazione  e  delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti
categorie di terreni:
    a)  i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle
aree  di  salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo
umano  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
    b)  i  terreni  situati a distanza inferiore a duecento metri dai
centri abitati;
    c) i terreni investiti da colture orticole in atto;
    d)  i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a
contatto  con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni
in  cui  siano  localizzate falde site ad una profondita' inferiore a
dieci metri;
    e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  D.P.R.  24 maggio 1988, n. 236, reca: "Attuazione
          della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle
          acque destinate al consumo umano,  ai  sensi  dell'art.  15
          della  legge 16 aprile 1987, n. 183". Si trascrive il testo
          del relativo art. 4:
             "Art. 4. - 1. Per assicurare, mantenere e migliorare  le
          caratteristiche  qualitative  delle  acque  da destinare al
          consumo  umano,  sono  stabilite   aree   di   salvaguardia
          suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto, e
          zone di protezione.
             2.  Le  zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si
          riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti  di  presa;
          le zone di protezione si riferiscono ai bacini impliferi ed
          alle aree di ricarica delle falde".