Art. 6. S t o c c a g g i o 1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra localita', previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilita' dei suoli.