Art. 2. L'art. 3, lettera b), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, e' sostituito dal seguente: " b) per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini;".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 del regolamento n. 298/1989, come sopra modificato, e' il seguente: "Art. 3. - 1. L'individuazione, per specie e categoria, degli animali di cui all'art. 2 deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, eventualmente assistito, senza oneri per l'amministrazione: a) per le specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine, cunicole, da un rappresentante dell'Associazione provinciale allevatori competente per territorio; b) per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini; c) per le famiglie di api e pesci da acquacoltura da un rappresentante delle organizzazioni, rispettivamente degli apicoltori o dei pescicoltori o, in mancanza, da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio".