Art. 2.
  L'art. 3, lettera b), del regolamento 20 luglio 1989,  n.  298,  e'
sostituito dal seguente:
   "  b)  per  gli  avicoli  e  per  i  suini riproduttori ibridi, un
rappresentante  incaricato  rispettivamente   dall'Unione   nazionale
avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini;".
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 3 del regolamento n. 298/1989, come
          sopra modificato, e' il seguente:
             "Art.  3. - 1. L'individuazione, per specie e categoria,
          degli animali di cui all'art. 2 deve essere preventivamente
          effettuata    dal    veterinario    pubblico     ufficiale,
          eventualmente assistito, senza oneri per l'amministrazione:
               a)  per  le  specie  bovine,  bufaline, suine, equine,
          ovine,   caprine,   cunicole,    da    un    rappresentante
          dell'Associazione  provinciale  allevatori  competente  per
          territorio;
              b) per gli avicoli e per i suini  riproduttori  ibridi,
          un  rappresentante  incaricato  rispettivamente dall'Unione
          nazionale avicola e dall'Associazione nazionale  allevatori
          suini;
               c)  per  le famiglie di api e pesci da acquacoltura da
          un  rappresentante  delle  organizzazioni,  rispettivamente
          degli  apicoltori  o dei pescicoltori o, in mancanza, da un
          funzionario     tecnico     dell'assessorato      regionale
          all'agricoltura competente per territorio".