Art. 3. L'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, e' sostituito dal seguente: " a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 6 del regolamento n. 298/1989, come sopra modificato, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il provvedimento del sindaco di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218, e' trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennita' ad essi riconosciute. 2. Dette indennita' saranno corrisposte sulla base della seguente documentazione: a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali; b) attestato del sindaco comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento e dell'eventuale distruzione degli animali; c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla citata legge 2 giugno 1988, n. 218. 3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici al fine dell'applicazione delle corrispondenti maggiorazioni dell'indennita' base, stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2, 3, 4 e 6 di cui al presente decreto, e' richiesto inoltre: a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30. 4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui la vigente normativa sanitaria impone l'obbligo di vaccinazione, e' richiesto, altresi': a) attestato dell'unita' sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che gli animali abbattuti erano stati vaccinati in conformita' alle ordinanze delle competenti autorita' sanitarie. 5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'indennita' base di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopraelencata dovra' essere allegata anche: a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti e' un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti: a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino: quantita' e qualita' delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalita' del compratore; b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte del produttore agricolo dalla quale risultino: quantita' e qualita' delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonche' specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto. 7. Il valore delle carni, nei casi in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', viene stabilito, caso per caso, dall'apposita commissione di cui al precedente art. 5. 8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorita' sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell'indennita' prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 218/1988 deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonche' la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio".