Art. 3.
  L'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento 20 luglio  1989,  n.
298, e' sostituito dal seguente:
   "  a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori,
che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di  specie
o  razza,  o  che  coordina  l'albo  nazionale dei registri dei suini
ibridi, dal quale risulti che gli animali  erano  iscritti  al  libro
genealogico   o  al  registro  anagrafico,  ovvero  al  registro  dei
riproduttori suini ibridi,  approvati  dal  Ministero  delle  risorse
agricole,  alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15
gennaio 1991, n. 30.".
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 6 del regolamento n. 298/1989, come
          sopra modificato, e' il seguente:
             "Art. 6. - 1. Il provvedimento del  sindaco  di  cui  al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218, e'
          trasmesso  con  la  relativa  documentazione  alla  regione
          competente  per  territorio  che  provvede  direttamente  a
          liquidare a favore degli aventi diritto  le  indennita'  ad
          essi riconosciute.
             2. Dette indennita' saranno corrisposte sulla base della
          seguente documentazione:
               a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se
          del caso, alla distruzione degli animali;
               b)   attestato   del   sindaco  comprovante  la  piena
          esecuzione del decreto  di  abbattimento  e  dell'eventuale
          distruzione degli animali;
               c)  attestato  del  sindaco  dal quale risulti che gli
          allevatori  o  detentori  degli  animali  abbattuti   hanno
          rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico
          delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
          1934,  n.  1265,  dal  regolamento  di  polizia veterinaria
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
          febbraio  1954,  n. 320 e dalla citata legge 2 giugno 1988,
          n. 218.
             3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti
          ai  libri  genealogici  al  fine  dell'applicazione   delle
          corrispondenti    maggiorazioni    dell'indennita'    base,
          stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2,  3,
          4 e 6 di cui al presente decreto, e' richiesto inoltre:
              a)  attestato  rilasciato  dall'Associazione  nazionale
          allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro
          anagrafico  di  specie  o  razza,  o  che  coordina  l'albo
          nazionale  dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti
          che gli animali erano iscritti al libro  genealogico  o  al
          registro  anagrafico,  ovvero  al registro dei riproduttori
          suini  ibridi,  approvati  dal  Ministero   delle   risorse
          agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della
          legge 15 gennaio 1991, n. 30.
             4.  Con  riferimento alle sole ipotesi in cui la vigente
          normativa sanitaria impone l'obbligo  di  vaccinazione,  e'
          richiesto, altresi':
               a)  attestato  dell'unita' sanitaria locale competente
          per territorio dal quale risulti che gli animali  abbattuti
          erano  stati  vaccinati in conformita' alle ordinanze delle
          competenti autorita' sanitarie.
             5.  Ai  fini   dell'applicazione   della   maggiorazione
          dell'indennita' base di cui all'art. 2 della legge 2 giugno
          1988,  n.  218,  alla  documentazione  sopraelencata dovra'
          essere allegata anche:
               a)   dichiarazione   rilasciata    dall'ufficio    IVA
          competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva
          di  atto  notorio,  attestante  che  il  proprietario degli
          animali abbattuti e' un  produttore  agricolo  che  non  ha
          esercitato  l'opzione  di cui all'ultimo comma dell'art. 34
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633.
             6.  Qualora  sia  stata consentita l'utilizzazione delle
          carni   degli   animali   di   cui   e'   stato    disposto
          l'abbattimento,  per  uso  alimentare  umano  o  per  altri
          utilizzi consentiti,  devono  essere  allegati  i  seguenti
          documenti:
               a)  nel  caso di vendita, la fattura, o qualora questa
          non sia prevista dalla normativa vigente, la  dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte del produttore
          agricolo  venditore,  dalla  quale  risultino:  quantita' e
          qualita' delle carni vendute,  specie,  razza  e  categoria
          dell'animale   da   cui   provengono   e   generalita'  del
          compratore;
               b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare
          familiare,   dichiarazione   sostitutiva    dell'atto    di
          notorieta'  da  parte  del  produttore agricolo dalla quale
          risultino: quantita' e qualita' delle carni non  distrutte,
          specie,  razza  e categoria dell'animale da cui provengono,
          nonche' specificazione che le stesse sono state  o  saranno
          effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto.
             7.  Il  valore  delle  carni,  nei  casi  in  cui  venga
          presentata  la  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta',  viene  stabilito, caso per caso, dall'apposita
          commissione di cui al precedente art. 5.
             8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorita'
          sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o
          mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati
          al  fine   della   concessione   dell'indennita'   prevista
          dall'art.  2, comma 4, della legge n.  218/1988 deve essere
          allegato  anche  il   relativo   verbale   di   distruzione
          contenente  la  specificazione  delle  attrezzature e/o dei
          prodotti distrutti, nonche' la stima  del  valore  di  tali
          attrezzature  e/o  prodotti  redatta  da  un  tecnico della
          materia  iscritto  all'albo  dei   periti   del   tribunale
          competente per territorio".