ART. 10

  1.  Il  testo dell'articolo 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
e' sostituito dal seguente:
"1.  Gli  autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma
2,  del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono
denominati  autoveicoli  ad uso speciale per il soccorso stradale. Le
loro   caratteristiche   costruttive   e   funzionali  sono  indicate
nell'appendice IV al presente titolo.
2.  Non  costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di
rimozione  eseguito  con  autoveicoli ad uso speciale per il soccorso
stradale,  quando  ciascuno  dei  veicoli  costituenti  il complesso,
indipendentemente  dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti
fissati  dagli  articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresi'
trasporto  eccezionale  il traino di soccorso o di rimozione eseguito
con  autoveicoli  non  classificati  per  il  soccorso  stradale,  ma
comunque  idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa
complessiva  del  veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli,
anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
3.  Le  caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate
od  integrate  dal  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione -
Direzione  generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze
determinate   dall'evoluzione  della  tecnica  di  realizzazione  dei
veicoli  o  correlate  all'efficienza  del  servizio  di  soccorso  o
rimozione di veicoli.".
 
          Note all'art. 10:
             - Il testo dell'art. 10, comma 12 del nuovo Codice della
          strada e' il seguente:
             "12.  Non  costituisce trasporto eccezionale, e pertanto
          non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino  di
          veicoli  in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di
          massa stabiliti dagli articoli 61 e 62, quando tale  traino
          sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
          costruttive  e  funzionali  indicate  nel regolamento e sia
          limitato al solo itinerario  necessario  a  raggiungere  la
          piu' vicina officina".
             - Il testo dell'art. 159, comma 2 del nuovo Codice della
          strada e' il seguente:
             (Omissis).
             "2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a
          concedere   il   servizio   della   rimozione  dei  veicoli
          stabilendone  le   modalita'   in   rispetto   alle   norme
          regolamentari.  I  veicoli  adibiti  alla  rimozione devono
          avere le caratteristiche prescritte  nel  regolamento.  Con
          decreto   del   Ministro  dei  trasporti  puo'  provvedersi
          all'aggiornamento   delle    caratteristiche    costruttive
          funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione
          ad  esigenze  determinate  dall'evoluzione della tecnica di
          realizzazione   dei   veicoli   o   di   sicurezza    della
          circolazione".
             -  Per  il testo degli articoli 61 e 62 del nuovo Codice
          della strada, si veda in nota all'art. 7.
             -  La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
          71/127/CEE detta la normativa in materia di retrovisore dei
          veicoli a motore  (decreto  ministeriale  21  maggio  1974,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 168 del 27 giugno
          1974).