ART. 100 1. All'articolo 165 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) una o due luci circolari lampeggianti;"; b) Al comma 2 in fine il segno di interpunzione <punto> e' soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "o installate al di sopra del segnale."; c) Al comma 4 le parole: "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi".