ART. 100 
1. All'articolo 165  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) una  o
due luci circolari lampeggianti;"; 
b) Al comma 2 in fine il segno di interpunzione <punto> e'  soppresso
e sono aggiunte le seguenti parole: "o installate  al  di  sopra  del
segnale."; 
c) Al comma 4 le parole:  "alle  biciclette"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ai velocipedi".